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“DECRETO FISCALE”, PUBBLICATA LA LEGGE: CASE FANTASMA, SANZIONI QUADRUPLICATE
19/05/2012 Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell’Associazione Nazionale Donne Geometra
Pubblicata sul Supplemento 85 alla G.U. n. 99 del 28/04/2012 la L. 26/04/2012, n. 44 di conversione del D.L. 02/03/2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, cosiddetto «decreto fiscale».
Aggiornamento catastale case fantasma, sanzioni
Il provvedimento inasprisce le sanzioni applicabili nel caso in cui i soggetti intestatari delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta ai sensi del D.L. 78/2010 (cosiddette «case fantasma»), non presentino gli atti di aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del comunicato di affissione all’albo pretorio della notifica della avvenuta attribuzione della rendita definitiva, previsto dall’art. 2, comma 5-bis, del D.L. «milleproroghe» 225/2010.
Si applica in questo caso l’art. 2, comma 12, del D. Leg.vo 23/2011, che ha previsto la quadruplicazione delle sanzioni. Appalti pubblici, certificazione dei carichi pendenti
Viene rettificata la norma in base alla quale il contribuente ammesso ad una rateizzazione del debito tributario è escluso dalle gare di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi. Gli uffici finanziari, rilasciando le occorrenti certificazioni, dovranno in futuro specificare l’effettiva situazione in cui versa il contribuente, e non si intenderanno scaduti ed esigibili i debiti per i quali sia stato concordato un piano di rateazione rispetto al quale il contribuente è in regola con i pagamenti.
Energia elettrica per uso proprio alimentata da fonti rinnovabili
Si semplificano gli adempimenti per gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica utilizzata per uso proprio alimentate da fonti rinnovabili, prevedendo, ai fini del rilascio della licenza di esercizio, un controllo documentale, in luogo dell’esperimento della verifica tecnico-fiscale sull’impianto. Certificati ipotecari e catastali: esclusione dalla «decertificazione»
Il recente intervento legislativo in tema di «decertificazione» operato con la L. 183/2011 hanno determinato che il sistema della autocertificazione operi anche nell’ambito dei rapporti tra il contribuente ed il Catasto, determinando a parere del Governo una criticità sulla quale intervenire, in ragione della particolarità del settore. Per questo il D.L. propone di escludere il meccanismo dell’autocertificazione per i certificati e le attestazioni da produrre al conservatore dei registri immobiliari per l’esecuzione di formalità ipotecarie, nonché per i certificati ipotecari e catastali rilasciati dall’Agenzia del Territorio.
Espropriazione immobiliare
Viene fissata a Euro 20mila la soglia unica per il valore complessivo del credito al di sotto del quale non è possibile avviare l’azione di espropriazione immobiliare.
Nei contratti di appalto e subappalto responsabilità estesa per i versamenti di ritenute Irpef e iva
estende la responsabilità a carico del committente o del datore di lavoro riguardo a IVA e ritenute fiscali dei dipendenti nel caso di contratti di appalto e subappalto. La solidarietà dura per tutta la durata del contratto e ha effetti fino al secondo anno successivo alla cessazione. Per i committenti di opere e servizi la norma è molto penalizzante per quanto ci sia una disposizione che prevede che il committente possa evitare l’accertamento dimostrando di avere preso tutte le precauzioni per evitare di essere inadempiente. Una prova difficile da portare in particolar modo riguardo al versamento IVA che è spesso ricompreso in una liquidazione che riguarda molte operazioni diverse. In pratica il committente dovrebbe richiedere ai propri fornitori una copia del DURC (Documento unico di regolarità contributiva, già previsto per il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi ) e copie degli F 24 per i versamenti delle ritenute fiscali.



CASE FANTASMA: PUBBLICATI GLI ELENCHI DEI COMUNI INTERESSATI DALL’ATTIVITÀ DI ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA PRESUNTA
18/05/2012 Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell’Associazione Nazionale Donne Geometra
Con due comunicati dell’Agenzia del Territorio, in G.U. n. 102 del 03/05/2012, sono stati pubblicati gli elenchi dei Comuni interessati dall’attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto, di cui all’art. 19 del D.L. 31/05/2010, n. 78.
Dal 03/05/2012 al 02/07/2012 sono pubblicati all’Albo pretorio dei Comuni presenti negli elenchi gli atti relativi all’attribuzione della rendita presunta a tutti gli immobili cosiddetti fantasma, consultabili anche presso gli Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio.
Sul sito internet dell’Agenzia è inoltre consultabile possibile consultare l’elenco delle particelle di catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari del catasto edilizio urbano oggetto di attribuzione di rendita presunta.
I soggetti interessati possono chiedere, con istanza in carta semplice, il riesame dell’avviso di accertamento, in sede di autotutela, nei seguenti casi:

• errata intestazione della particella di catasto terreni su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato;
• non accatastabilità dello stesso fabbricato;
• avvenuta presentazione, precedentemente alla data di registrazione in atti della rendita presunta, della dichiarazione Docfa per l’accatastamento del fabbricato stesso.

La presentazione della richiesta di riesame non sospende il termine per la proposizione del ricorso. Entro il 02/07/2012 sarà possibile proporre ricorso avverso gli atti di attribuzione della rendita presunta dinnanzi alla Commissione Tributaria provinciale competente.
La rendita presunta è attribuita in via transitoria, nelle more dell’iscrizione in catasto del fabbricato non dichiarato, attraverso la predisposizione della dichiarazione di aggiornamento con procedura Docfa.
Al riguardo, i titolari di diritti reali sugli immobili pubblicati, ai quali è stata attribuita la rendita presunta, sulla base di quanto disposto dall’art. 11, comma 7, del D.L. 02/03/2012, n. 16, sono tenuti comunque a presentare le relative dichiarazioni di aggiornamento catastale entro il 31/08/2012, al fine di evitare le ulteriori sanzioni amministrative, quadruplicate, previste nel caso di mancata presentazione entro tale termine (Art. 2, comma 12, del D. Leg.vo 14/03/2011, n. 23).



LA RIFORMA DEL CATASTO
15/05/2012 Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell’Associazione Nazionale Donne Geometra
Il 16 aprile 2012 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge per la revisione del sistema fiscale. Il Governo è delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, uno o più decreti legislativi, recanti la revisione del sistema fiscale, secondo i principi e i criteri direttivi indicati nella presente legge. Tra le novità di maggiore interesse, riforma catastale, carbon tax e imposta unica sui redditi da lavoro autonomo.
Riforma del Catasto A ciascuna unità immobiliare dovranno essere attribuiti valore patrimoniale e rendita basata su valori medi di mercato. In particolare dovranno essere adottati i seguenti principi e criteri:
- prevedere procedure di collaborazione con i Comuni nel cui territorio sono collocati gli immobili;
- definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento;
- operare con riferimento ai rispettivi valori medi ordinari espressi dal mercato nel triennio
antecedente l’anno di entrata in vigore del decreto legislativo;
- ridefinire le destinazioni d’uso catastali ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni
economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili;
- determinare il valore patrimoniale medio ordinario;
- determinare la rendita media ordinaria;
- prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori e delle rendite.
Determinazione del valore catastale Per la determinazione del valore patrimoniale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria occorrerà adottare un processo estimativo che utilizzi:
- metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo
- funzioni statistiche per esprimere la relazione tra il valore di mercato e ubicazione dell’immobile e caratteristiche edilizie.
Per le unità immobiliari a destinazione catastale speciale la determinazione del valore dovrà avvenire attraverso un processo estimativo basato su procedimenti di stima diretta con l’applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici, per ciascuna destinazione catastale speciale. Qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, utilizza il criterio del costo per gli immobili a carattere prevalentemente strumentale, e il criterio reddituale per gli immobili per i quali la redditività costituisce l’aspetto prevalente.
Determinazione della rendita catastale Per determinare la rendita catastale si dovrà adottare un metodo estimativo che utilizza funzioni statistiche per esprimere la relazione tra i redditi da locazione medi, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati sul mercato delle locazioni;
Qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, mediante l’applicazione ai valori patrimoniali di specifici saggi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l’anno di entrata in vigore del decreto legislativo.
Riduzione delle aliquote La riforma del catasto non dovrà comportare aumenti del gettito fiscale: a tal fine le maggiori rendite saranno compensate da riduzioni di aliquote relative alle varie imposte da pagare.



FABBRICATI RURALI SCADENZA AL 30 GIUGNO
15/05/2012 Tratto da PROFESSIONE GEOMETRA dell’Associazione Nazionale Donne Geometra
Entro il 30 giugno 2012 è ancora possibile presentare all’Agenzia del Territorio la domanda per l’attribuzione del requisito di ruralità agli immobili facenti parte dell’azienda agricola.
Lo stabilisce il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 - pdf (168.25 KB), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - pdf (198.31 KB), con cui, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo, sono stati fatti salvi gli effetti delle domande presentate a partire dal 21 settembre 2011 (quando è stato pubblicato il decreto 14 settembre 2011 del Ministro dell’Economia e delle Finanze), sebbene la pregressa disciplina sia stata abrogata con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Per tale fine possono essere utilizzati i modelli A, B e C, allegati al richiamato decreto 14 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, tenendo presente che le domande presentate per la destinazione abitativa non potranno produrre variazione di categoria negli atti del catasto, fermo restando gli effetti ai fini del riconoscimento del carattere di ruralità. La richiesta di riconoscimento della ruralità per i fabbricati che soddisfano i requisiti previsti dall’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993 - pdf (26.35 KB) si effettua mediante presentazione di una specifica domanda, redatta in conformità al modello A - pdf (35.95 KB) , da compilarsi preferibilmente attraverso l’apposita applicazione web, allegando le previste autocertificazioni redatte su modelli conformi a quelli del menzionato decreto ministeriale: il modello B - pdf (53.63 KB) per le abitazioni rurali e il modello C - pdf (46.70 KB) per le altre destinazioni strumentali. La presentazione può essere effettuata, entro il 30 giugno 2012, direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione degli atti di aggiornamento di catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni di categoria degli agricoltori.
Le domande, corredate dalla relativa documentazione, possono essere presentate ai competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio mediante:

• consegna diretta all’Ufficio
• raccomandata postale con avviso di ricevimento
• fax, ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
• posta elettronica certificata.

Si consiglia di utilizzare l’applicativo reso disponibile per la compilazione e l’invio della domanda, che consente di ottenere in tempo reale l’assegnazione dell’identificativo numerico, con la possibilità di trasmettere successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, all’Ufficio provinciale dell’Agenzia tutta la documentazione.
Nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, il mittente deve inoltrare la documentazione esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun Ufficio territorialmente competente.



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